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Piano di Emergenza Comunale: la normativa

Piano di Emergenza Comunale: la normativa

La normativa che regolamenta le situazioni di emergenza comunale e le disposizioni operative è Il nuovo Testo Unico della Protezione Civile, il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”, decreto di attuazione della riforma della Protezione Civile nel suo ammodernamento, in vigore il 6 febbraio 2018. Il nuovo ‘Codice della Protezione Civile’ dispone un quadro organico e coerente della normativa di Protezione Civile italiana. Raccoglie, coordina e semplifica disposizioni sparse in molti provvedimenti diversi, assicurando così maggiore operatività ed efficacia. nel piano di emergenza Tale normativa impone l’obbligatorietà per tutti i comuni di dotarsi dei piani di Protezione Civile, deliberati dal Consiglio comunale e che gli stessi possano essere revisionati periodicamente e aggiornati con Atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, purché inseriti in deliberazione consiliare di approvazione e trasmessi alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competente. L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza, con attenzione a quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento. La predisposizione del PEC oltre che cogente, è uno strumento imprescindibile per l’ottimale gestione del territorio, perché strumento di intervento in situazione di crisi data da eventi calamitosi possibili, in considerazione delle caratteristiche del territorio in esame.Deve essere redatto osservando le linee guida fornite dal Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative, provvedendo alla verifica e all’aggiornamento periodico dello stesso, allo scopo di rendere omogenei, sull’intero territorio italiano, tutti i piani redatti, così da essere di facile lettura e immediata comprensione agli eventuali soccorritori provenienti anche al di fuori del territorio comunale.


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Il ruolo del Sindaco nel piano di emergenza conunale

Per le procedure in emergenza, la legge n. 1/2018 individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile e pertanto incaricato di intervenire prontamente per portare assistenza ai propri cittadini, utilizzando quale base operativa il COC (Centro Operativo Comunale) che può essere attivo non solo nella situazione di emergenza ma anche nella prima fase di solo allertamento. Il Piano di Emergenza Comunale è un documento redatto dagli uffici tecnici comunali, eventualmente supportati da professionalità di capacità ed esperienze adeguate ed è un documento di supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia.


Il ruolo del Prefetto nel Piano di Emergenza Comunale

Il Prefetto, nell’ambito del decreto n. 1/2018 assume la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con il Presidente della giunta regionale ed in coordinamento sia con la struttura regionale di Protezione Civile, sia con i Comuni interessati all’emergenza in base al relativo piano di Protezione Civile.La normativa in vigore definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di Protezione Civile e stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata, definendo Piani di Emergenza Intercomunali.


Quanti comuni sono provvisti di tale pianificazione?

Tutte le Regioni italiane, senza alcun riferimento alla data di aggiornamento o a altri parametri qualitativi sono dotati di un Piano di Emergenza, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano. In totale, dei 7.935 Comuni delle Regioni italiane, l’88% – pari a 6.949 Comuni – dispone di un Piano di Emergenza. (Fonte: Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Aggiornamento del 28 marzo 2018). Il PEC dispone la dislocazione sul territorio di Aree di Emergenza, ovvero gli spazi e le strutture destinati ad uso della Protezione Civile per ospitare la popolazione, eventualmente colpita da eventi calamitosi o per depositarvi le risorse destinate al soccorso.Tale strumento attuativo dispone che queste aree vengano individuate in: Aree di Attesa Sicura, cioè quei luoghi dove le persone devono recarsi nei primi istanti successivi a un evento calamitoso e dove sarà garantita l’assistenza alla popolazione nei primi istanti successivi all’evento calamitoso o subito dopo la segnalazione della fase di allertamento. Si tratta di piazze, vie o parcheggi, distribuite su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, non soggette a rischio, facilmente raggiungibili a piedi dai cittadini e dai mezzi di soccorso. In tali aree la popolazione riceverà la prima assistenza, generi di conforto, informazioni sui comportamenti successivi da tenere, in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero o di alloggiamento in altre strutture; Aree di Ricovero, quei luoghi e spazi in grado di accogliere strutture ricettive per garantire assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli e servizi campali ed individuate in aree non soggette a rischio, nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive. Aree di Ammassamento, quali centri di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso. La prima fase che identifica le Aree di Emergenza è l’installazione della segnaletica verticale che individua tali spazi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile.


 
 

@Di.Ma Giuseppe Muscatello MSCGPP77L13D976R

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