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Decreto 24 luglio 2025: un nuovo quadro di riferimento per organizzazione, formazione e operatività del volontariato


Pubblicato il decreto che aggiorna requisiti, capacità operative e percorsi formativi delle organizzazioni di Protezione Civile



Decreto 24 luglio 2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 27 ottobre 2025 (Codice atto 25A05844) entra ufficialmente in vigore il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 luglio 2025, a firma del Prefetto Fabio Ciciliano, recante importanti aggiornamenti in materia di volontariato organizzato di protezione civile. Il provvedimento introduce revisioni strategiche concernenti:

  • la sostituzione degli Allegati 1 e 3 del Decreto 12 gennaio 2012

  • l’abrogazione del Decreto 25 novembre 2013

  • l’aggiornamento nazionale degli scenari di rischio, dei compiti operativi del volontariato di protezione civile

  • l’aggiornamento delle procedure minime di controllo sanitario dei volontari

Questo provvedimento rappresenta la revisione più organica degli ultimi 13 anni in tema di:

  • impiego operativo del volontariato,

  • standard di sicurezza e tutela della salute,

  • uniformità applicativa su scala nazionale, qualificazione dei ruoli nel Sistema di Protezione Civile.


Decreto 24 luglio 2025: il contesto normativo di riferimento

Il decreto si fonda su un quadro giuridico chiaro e stratificato:

  • Legge 400/1988 (ordinamento della Presidenza del Consiglio)

  • D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile)

  • D.Lgs. 81/2008, art. 3 comma 3-bis (tutela salute e sicurezza dei volontari)

  • D.M. 13 aprile 2011 (attuazione testuale della tutela per il volontariato)

  • D.P.C.M. 9 novembre 2012 (partecipazione unitaria del volontariato)

  • Pareri di Conferenza Regioni, Comitato Nazionale Volontariato, Tavoli Tecnici 2024


Le principali novità introdotte

1. Revisione e ampliamento degli scenari di rischio (Allegato 1)

Il nuovo decreto aggiorna la classificazione operativa degli scenari, includendo esplicitamente:

  • Rischio sismico, vulcanico e maremoto, rischio idraulico e idrogeologico, eventi meteorologici avversi, deficit idrico e incendi boschivi.

  • Rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico-industriale, ambientale e sanitario, incidenti nei trasporti e rientro incontrollato di detriti o oggetti spaziali.

  • Eventi programmati o programmabili con impatto organizzativo, anche in assenza di emergenza diretta, che richiedono supporto alla popolazione o gestione di criticità.

  • Attività ordinarie e non emergenziali, quali: previsione e prevenzione, pianificazione, formazione, esercitazioni, informazione alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile.

  • Eventi a rilevante impatto locale, pur non configurandosi come emergenze nazionali, ma potenzialmente idonei a generare rischi per la pubblica e privata incolumità.

  • Scenari assimilabili ad attività di protezione civile, tra cui: incidenti che richiedono soccorso tecnico urgente, attività in ambiente acquatico, impervio o ipogeo, sicurezza cibernetica e infrastrutture critiche, sversamenti e inquinamento da idrocarburi, disinnesco ordigni bellici, ricerca persone disperse in contesti non montani.


Compiti operativi riconosciuti ai volontari

Il decreto li codifica in un elenco unico nazionale, tra cui:

  • presidio e monitoraggio del territorio

  • supporto a sale operative e centri di coordinamento

  • assistenza alla popolazione ed evacuazione

  • logistica, trasporti, allestimento aree di accoglienza

  • antincendio boschivo

  • ricerca persone disperse

  • telecomunicazioni di emergenza

  • assistenza in ambiente acquatico e subacqueo

  • tutela dei beni culturali in emergenza

  • gestione tecnica e ripristino dei luoghi

  • pianificazione di protezione civile

Principio chiave: ogni volontario può svolgere più ruoli solo se dotato di formazione adeguata e, quando richiesto, abilitazione specifica certificata dal legale rappresentante dell’organizzazione.


2. Nuovi criteri minimi per il controllo sanitario (Allegato 3)

Il decreto riforma integralmente il sistema di sorveglianza sanitaria, stabilendo che:

Età del volontario

Obbligo di controllo sanitario

< 60 anni

Ogni 5 anni

> 60 anni

Ogni 2 anni

Accertamenti minimi obbligatori:

  • Visita medica

  • Vaccinazioni secondo il piano vaccinale regionale


Modalità di gestione:

  • verifiche autocertificate con controlli a campione

  • obbligo per le organizzazioni di attestare l’adempimento

  • inadempienza = sospensione dalle attività operative

  • possibilità di copertura sanitaria nell’ambito dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 nelle esercitazioni

  • esclusione dal controllo per operatori AIB già idonei al fronte fuoco (Accordo 25 luglio 2002)


3. Cosa cambia concretamente rispetto al passato

Ambito

Prima

Dopo Decreto 24/07/2025

Scenari

Meno dettagliati, non aggiornati

Allineati al Codice 1/2018 e alle nuove minacce

Compiti

Parzialmente elencati

Standard nazionali chiari e riconosciuti

Controllo sanitario

Regolato dal 2011 + aggiornamento 2013

Nuovi criteri, aggiornati e vincolanti

Decreto 25/11/2013

In vigore

Abrogato

Validazione requisiti

Disomogenea

Uniforme e nazionale

Sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria

Non esplicite

Sospensione operativa dell’ODV

Perché questo decreto è fondamentale

Con questa riforma il sistema di Protezione Civile:

  • riconosce in maniera chiara ruoli e limiti operativi del volontariato

  • rafforza la tutela sanitaria dei volontari

  • uniforma la risposta d’intervento a livello nazionale

  • lega formazione, impiego e idoneità in un unico quadro normativo

  • introduce responsabilizzazione formale delle organizzazioni


Il messaggio: Non esiste protezione civile efficace senza volontari tutelati, formati e qualificati.Questo decreto consolida il principio che la sicurezza del soccorritore viene prima della capacità di intervento.


Entrata in vigore e applicazione

Il provvedimento:

  • è in vigore dal 27 ottobre 2025

  • è registrato alla Corte dei Conti il 15 settembre 2025 – Reg. n. 2436

  • si applica anche alle Province Autonome secondo statuto

  • impone ad organizzazioni, regioni e Dipartimento l’adeguamento ai nuovi standard


Riflessioni conclusive

Il Decreto 24 luglio 2025 non è una revisione formale: è un riordino strutturale del sistema, un atto normativo che ridefinisce il perimetro operativo del volontariato di Protezione Civile e lo colloca, con chiarezza, all’interno di un modello nazionale più solido, coerente e tutelato.

Per la prima volta, vengono allineati su scala nazionale i principi che devono guidare l’azione dei volontari e delle organizzazioni, fondati su cinque pilastri imprescindibili:

  • preparazione – sicurezza – omogeneità – responsabilità – capacità operativa

Questo significa scenari di intervento meglio definiti, ruoli più chiari, idoneità sanitaria regolamentata, compiti riconosciuti e un quadro di tutele finalmente uniforme, non più disomogeneo o lasciato a letture locali. È una norma che rafforza l’identità del volontariato, ne riconosce la professionalità civica, ne protegge l’operatività e, soprattutto, ne tutela le persone.Un modello che guarda non solo alla gestione dell’emergenza, ma alla prevenzione, alla preparazione, alla sicurezza di chi serve il Paese. Con questo decreto, il volontariato non viene solo regolamentato: viene legittimato, protetto e proiettato nel futuro, come componente essenziale e imprescindibile del Sistema Nazionale di Protezione Civile. È un passo concreto verso un Servizio nazionale più moderno, resiliente, coordinato e sicuro.Un traguardo che guarda oltre l’emergenza, perché investe sulle persone, sulle competenze e sulla sostenibilità del nostro sistema di risposta.

Un risultato che tutela chi tutela gli altri.

@Di.Ma Giuseppe Muscatello MSCGPP77L13D976R

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