Decreto 24 luglio 2025: un nuovo quadro di riferimento per organizzazione, formazione e operatività del volontariato
- Giuseppe Muscatello
- 10 nov
- Tempo di lettura: 4 min
Pubblicato il decreto che aggiorna requisiti, capacità operative e percorsi formativi delle organizzazioni di Protezione Civile

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 27 ottobre 2025 (Codice atto 25A05844) entra ufficialmente in vigore il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 luglio 2025, a firma del Prefetto Fabio Ciciliano, recante importanti aggiornamenti in materia di volontariato organizzato di protezione civile. Il provvedimento introduce revisioni strategiche concernenti:
la sostituzione degli Allegati 1 e 3 del Decreto 12 gennaio 2012
l’abrogazione del Decreto 25 novembre 2013
l’aggiornamento nazionale degli scenari di rischio, dei compiti operativi del volontariato di protezione civile
l’aggiornamento delle procedure minime di controllo sanitario dei volontari
Questo provvedimento rappresenta la revisione più organica degli ultimi 13 anni in tema di:
impiego operativo del volontariato,
standard di sicurezza e tutela della salute,
uniformità applicativa su scala nazionale, qualificazione dei ruoli nel Sistema di Protezione Civile.
Decreto 24 luglio 2025: il contesto normativo di riferimento
Il decreto si fonda su un quadro giuridico chiaro e stratificato:
Legge 400/1988 (ordinamento della Presidenza del Consiglio)
D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile)
D.Lgs. 81/2008, art. 3 comma 3-bis (tutela salute e sicurezza dei volontari)
D.M. 13 aprile 2011 (attuazione testuale della tutela per il volontariato)
D.P.C.M. 9 novembre 2012 (partecipazione unitaria del volontariato)
Pareri di Conferenza Regioni, Comitato Nazionale Volontariato, Tavoli Tecnici 2024
Le principali novità introdotte
1. Revisione e ampliamento degli scenari di rischio (Allegato 1)
Il nuovo decreto aggiorna la classificazione operativa degli scenari, includendo esplicitamente:
Rischio sismico, vulcanico e maremoto, rischio idraulico e idrogeologico, eventi meteorologici avversi, deficit idrico e incendi boschivi.
Rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico-industriale, ambientale e sanitario, incidenti nei trasporti e rientro incontrollato di detriti o oggetti spaziali.
Eventi programmati o programmabili con impatto organizzativo, anche in assenza di emergenza diretta, che richiedono supporto alla popolazione o gestione di criticità.
Attività ordinarie e non emergenziali, quali: previsione e prevenzione, pianificazione, formazione, esercitazioni, informazione alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile.
Eventi a rilevante impatto locale, pur non configurandosi come emergenze nazionali, ma potenzialmente idonei a generare rischi per la pubblica e privata incolumità.
Scenari assimilabili ad attività di protezione civile, tra cui: incidenti che richiedono soccorso tecnico urgente, attività in ambiente acquatico, impervio o ipogeo, sicurezza cibernetica e infrastrutture critiche, sversamenti e inquinamento da idrocarburi, disinnesco ordigni bellici, ricerca persone disperse in contesti non montani.
Compiti operativi riconosciuti ai volontari
Il decreto li codifica in un elenco unico nazionale, tra cui:
presidio e monitoraggio del territorio
supporto a sale operative e centri di coordinamento
assistenza alla popolazione ed evacuazione
logistica, trasporti, allestimento aree di accoglienza
antincendio boschivo
ricerca persone disperse
telecomunicazioni di emergenza
assistenza in ambiente acquatico e subacqueo
tutela dei beni culturali in emergenza
gestione tecnica e ripristino dei luoghi
pianificazione di protezione civile
Principio chiave: ogni volontario può svolgere più ruoli solo se dotato di formazione adeguata e, quando richiesto, abilitazione specifica certificata dal legale rappresentante dell’organizzazione.
2. Nuovi criteri minimi per il controllo sanitario (Allegato 3)
Il decreto riforma integralmente il sistema di sorveglianza sanitaria, stabilendo che:
Età del volontario | Obbligo di controllo sanitario |
< 60 anni | Ogni 5 anni |
> 60 anni | Ogni 2 anni |
Accertamenti minimi obbligatori:
Visita medica
Vaccinazioni secondo il piano vaccinale regionale
Modalità di gestione:
verifiche autocertificate con controlli a campione
obbligo per le organizzazioni di attestare l’adempimento
inadempienza = sospensione dalle attività operative
possibilità di copertura sanitaria nell’ambito dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 nelle esercitazioni
esclusione dal controllo per operatori AIB già idonei al fronte fuoco (Accordo 25 luglio 2002)
3. Cosa cambia concretamente rispetto al passato
Ambito | Prima | Dopo Decreto 24/07/2025 |
Scenari | Meno dettagliati, non aggiornati | Allineati al Codice 1/2018 e alle nuove minacce |
Compiti | Parzialmente elencati | Standard nazionali chiari e riconosciuti |
Controllo sanitario | Regolato dal 2011 + aggiornamento 2013 | Nuovi criteri, aggiornati e vincolanti |
Decreto 25/11/2013 | In vigore | Abrogato |
Validazione requisiti | Disomogenea | Uniforme e nazionale |
Sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria | Non esplicite | Sospensione operativa dell’ODV |
Perché questo decreto è fondamentale
Con questa riforma il sistema di Protezione Civile:
riconosce in maniera chiara ruoli e limiti operativi del volontariato
rafforza la tutela sanitaria dei volontari
uniforma la risposta d’intervento a livello nazionale
lega formazione, impiego e idoneità in un unico quadro normativo
introduce responsabilizzazione formale delle organizzazioni
Il messaggio: Non esiste protezione civile efficace senza volontari tutelati, formati e qualificati.Questo decreto consolida il principio che la sicurezza del soccorritore viene prima della capacità di intervento.
Entrata in vigore e applicazione
Il provvedimento:
è in vigore dal 27 ottobre 2025
è registrato alla Corte dei Conti il 15 settembre 2025 – Reg. n. 2436
si applica anche alle Province Autonome secondo statuto
impone ad organizzazioni, regioni e Dipartimento l’adeguamento ai nuovi standard
Riflessioni conclusive
Il Decreto 24 luglio 2025 non è una revisione formale: è un riordino strutturale del sistema, un atto normativo che ridefinisce il perimetro operativo del volontariato di Protezione Civile e lo colloca, con chiarezza, all’interno di un modello nazionale più solido, coerente e tutelato.
Per la prima volta, vengono allineati su scala nazionale i principi che devono guidare l’azione dei volontari e delle organizzazioni, fondati su cinque pilastri imprescindibili:
preparazione – sicurezza – omogeneità – responsabilità – capacità operativa
Questo significa scenari di intervento meglio definiti, ruoli più chiari, idoneità sanitaria regolamentata, compiti riconosciuti e un quadro di tutele finalmente uniforme, non più disomogeneo o lasciato a letture locali. È una norma che rafforza l’identità del volontariato, ne riconosce la professionalità civica, ne protegge l’operatività e, soprattutto, ne tutela le persone.Un modello che guarda non solo alla gestione dell’emergenza, ma alla prevenzione, alla preparazione, alla sicurezza di chi serve il Paese. Con questo decreto, il volontariato non viene solo regolamentato: viene legittimato, protetto e proiettato nel futuro, come componente essenziale e imprescindibile del Sistema Nazionale di Protezione Civile. È un passo concreto verso un Servizio nazionale più moderno, resiliente, coordinato e sicuro.Un traguardo che guarda oltre l’emergenza, perché investe sulle persone, sulle competenze e sulla sostenibilità del nostro sistema di risposta.
Un risultato che tutela chi tutela gli altri.






